domenica 15 maggio 2016

La revisione costituzionale, 2

Catilina entra in Senato e  si ritrova solo...




Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?










 Segue da: Art. 70, il Senato

Già, fin quando? Per saperlo dovremo aspettare il referendum di ottobre. La cosa già parte male, perchè l'art. 138 della Costituzione, prevede il referendum qualora la legge di revisione  non venga approvata con la maggioranza dei due terzi. L'anomalia è che, nel nostro caso, a promuovere il referendum non sono stati gli oppositori della legge ma i membri stessi della maggioranza che l'ha approvata: segno della inequivocabile volontà di farne surrettiziamente un plebiscito pro Renzi. Après moi le déluge, ma anche quello finì male, almeno in politica estera, se ben ricordo..
Comunque un altro piccolo sfregio; la Costituzione è di tutti: il governo che ne ha promosso la revisione, giungendo in fondo a colpi di maggioranze variabili, non ne è il proprietario e tra l'altro non sarebbe nel suo interesse, a ben guardare. Provate a rivedere, infatti, come è finito il precedente referendum confermativo (2006, riforma Berlusconi), in questo link. 
Poichè la volta scorsa siamo partiti dal "pasticciaccio brutto" dell'art. 70, continuiamo sempre col Senato. Nella revisione dell'art 57 si annida un ulteriore pasticcio, che grida vendetta dal punto di vista lessicale e logico, prima ancora che politico. 
I senatori sono nominati (dai consigli regionali) ...in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Questo è il massimo del compromesso concesso da Renzi alle minoranze interne del PD e da queste accettato con slancio: qua ci vorrebbe  Fracchia a commentare.
Ma il peggio viene al comma successivo: entrambe le camere approvano la legge che regola "le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato".
Ma quali camere: le attuali? e se non ce la fanno entro ottobre? oppure le nuove camere, che devono essere elette, la prima con l'Italicum e la seconda con le modalità che devono essere ancora codificate? Materia da psichiatri più che da costituzionalisti...
Ma il cavallo di battaglia renziano è il risparmio. Nessun dubbio che la propaganda batterà su questo punto: noi siamo contro la casta  e contro gli sprechi, abbiamo ridotto il numero dei senatori e in più non li paghiamo. Peccato che la quota di risparmio sulle prebende senatoriali incida solo per un quinto (300.000 euro all'anno) delle spese di mantenimento della macchina amministrativa di Palazzo Madama. Per il primo anno proprio quanto che si poteva risparmiare unificando amministrative e referendum sulle trivelle. O no? 
Ma ecco di seguito il confronto, perdente, tra l'originale e l'innovazione. 

ART. 57 Vigente(Modificato dalle leggi costituzionali n. 2 e n. 3 del 1963)
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57 modificato nel 2016.
Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

Nessun commento:

Posta un commento

Informazioni

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Parte delle immagini, loghi, contributi audio o video e testi usati in questo blog viene dalla Rete e i diritti d'autore appartengono ai rispettivi proprietari. Il blog non è responsabile dei commenti inseriti dagli utenti e lettori occasionali.